Dal 1° dicembre 2012 l'AAMS non esiste più: le sue funzioni sono passate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), e da allora la sigla è un anacronismo. Eppure l'espressione «siti non AAMS» continua a circolare nelle ricerche e nei titoli per indicare i siti di gioco privi di concessione, e la domanda che nasconde è attuale: che cosa prevede la legge italiana e a quali tutele rinuncia chi gioca su un sito senza concessione ADM.
Nel linguaggio di oggi «siti non AAMS» significa siti di gioco senza concessione dell'ADM, l'ente che ha preso il posto dell'AAMS. La legge 13 dicembre 1989, n. 401, punisce chi organizza il gioco senza concessione e contiene una norma anche su chi vi partecipa. Chi gioca su questi siti resta inoltre fuori dalle tutele che il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (d.lgs. 41/2024) impone ai concessionari per i conti di gioco.
Che cosa sono i siti non AAMS?
Nell'uso comune un sito «non AAMS» è un sito che offre gioco in Italia senza la concessione dell'ADM, cioè uno dei cosiddetti casinò non autorizzati. Il nome dell'ente è cambiato per legge: l'AAMS ha assunto, come si legge in un documento dell'Agenzia pubblicato sul sito del Senato, «la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (articolo 23 quater, decreto legge 95/2012)». Nel resto del testo si parla perciò di siti senza concessione ADM, e la vecchia sigla compare solo per spiegare il termine.
La concessione è il titolo con cui l'ADM, al termine di una gara, autorizza un operatore a offrire gioco pubblico a distanza, cioè gioco online, in Italia. Il d.lgs. 41/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024, all'articolo 6 prevede che duri al massimo nove anni, «con esclusione del rinnovo», e che il concessionario gestisca un sito «con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo». I giochi da casinò online rientrano tra i «giochi di sorte a quota fissa», anche se il decreto non usa la parola «casinò».
Il regime delle nuove concessioni è in vigore dal 13 novembre 2025: secondo la determinazione dell'ADM del 17 settembre 2025, riportata dalla stampa di settore, i concessionari sono 46, con 52 concessioni. Il quadro completo è nell'articolo «Che cosa è cambiato con le nuove concessioni», mentre le regole generali sono nell'articolo «Le regole del gioco online legale in Italia».
In questo articolo si parla dunque di siti che offrono gioco in Italia senza concessione ADM, a prescindere dal fatto che abbiano o meno una licenza estera. A decidere è l'elenco dell'ADM, non la scritta nel piè di pagina.
Una licenza estera vale come una concessione ADM?
Concessione ADM e licenza estera non sono lo stesso titolo. La concessione è il titolo previsto dal d.lgs. 41/2024 per offrire gioco pubblico a distanza in Italia; una licenza estera, per esempio maltese o di Curaçao, è invece un titolo rilasciato da un altro Stato, e la sua validità dipende dall'ordinamento di quello Stato. Questo articolo non valuta le autorità straniere: si limita a distinguere i due titoli e a spiegare che cosa cambia in pratica.
La differenza pesa soprattutto in caso di reclamo. Per il concessionario l'articolo 6 del decreto prevede che il contratto di conto di gioco sia regolato dalla legge italiana, con foro competente italiano, e a ciò si aggiunge, come si vede più sotto, il Portale delle segnalazioni dell'ADM. Sono strumenti e obblighi che riguardano il concessionario. Per un sito privo di concessione, anche con licenza estera, il decreto non li prevede.
Un sito senza concessione può avere la stessa grafica, lo stesso linguaggio e lo stesso servizio clienti di uno autorizzato. L'aspetto della pagina non dice nulla; lo indica l'elenco dei concessionari, come si spiega più avanti. È questa la differenza pratica: la concessione indica a quale autorità italiana ci si può rivolgere, una licenza citata nel piè di pagina no.
Che cosa prevede la legge per chi organizza e per chi partecipa?
L'articolo 4 della legge 401/1989 distingue tra chi organizza il gioco senza concessione, chi ne raccoglie le giocate e chi vi partecipa. Di seguito si riporta il testo, nella versione coordinata del 2022 pubblicata dal Ministero dell'Interno, senza applicarlo a casi singoli.
Chi organizza. Il comma 1 punisce chi organizza giochi o scommesse senza concessione «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro». Nel testo coordinato la stessa disposizione riguarda anche l'organizzazione e la raccolta del gioco a distanza senza concessione.
Chi raccoglie le giocate. Il comma 4-bis estende le sanzioni a chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza, svolge in Italia «qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere» scommesse, «anche per via telefonica o telematica», anche se accettate all'estero. Il comma 4-ter riguarda la raccolta o la prenotazione di giocate per via telefonica o telematica da parte di chi non ha l'autorizzazione dell'ADM.
Chi partecipa. Il comma 3 dispone: «Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione)». Il testo nomina dunque anche «chiunque partecipa».
Su come i giudici applichino il comma 3 a chi gioca su un sito online senza concessione, le fonti primarie consultate non riportano indicazioni, e per questo il testo non trae conclusioni sulla posizione del singolo giocatore. Questo articolo illustra le norme in vigore e non sostituisce una consulenza legale: descrive che cosa è previsto, non che cosa accade nel caso concreto.
Perché questi siti vengono oscurati?
Perché il d.lgs. 41/2024 affida all'ADM il compito di redigere e aggiornare costantemente «la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito» (articolo 22, comma 3). Al comma 5 la stessa norma prevede, per i fornitori di connettività che non rispettano il blocco, una sanzione «da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata». La base normativa dell'inibizione risale alla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, commi da 535 a 538) e comprende oggi l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel linguaggio ufficiale si parla di siti inibiti, in quello giornalistico di siti oscurati; l'elenco è pubblicato sul portale dell'Agenzia, alla pagina siti web inibiti.
Che cosa vede l'utente? Secondo la pagina dell'ADM sull'inibizione, i domini inibiti vengono reindirizzati verso una pagina dell'Agenzia con l'intestazione «Avvertenza» e la dicitura «Sito sottoposto ad inibizione». Se al posto del sito compare quella pagina, il dominio è stato inibito e non risulta tra quelli dei concessionari. Secondo i dati del bilancio dell'ADM riportati dalla stampa di settore, nel 2025 i siti inibiti sono stati 1.038, contro i 721 del 2024. Il meccanismo è descritto nell'articolo «Come funziona l'elenco dei siti inibiti».
Quanto ai pagamenti, l'articolo 22, comma 1, prevede che un regolamento disciplini le modalità per «impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni […] a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione». Il decreto rinvia dunque a un atto attuativo. L'inibizione riguarda il sito; quali tutele restano o mancano a chi vi ha un conto è un'altra questione, affrontata qui sotto.
Quali tutele si perdono giocando senza concessione?
Si perdono le tutele che il d.lgs. 41/2024 impone ai concessionari, perché sono obblighi che riguardano loro e non i siti privi di concessione. Le principali sono queste:
- Contratto e foro. Per il contratto di conto di gioco l'articolo 6 prevede la «regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e previsione che è italiano il foro competente».
- Somme depositate. Sempre l'articolo 6 prevede l'«indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito»: il concessionario non può disporre del saldo per altri scopi.
- Pagamenti tracciabili. Le vincite si pagano «mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità».
- Identificazione. Il conto si apre solo «con l'utilizzo di un valido documento di identità» e, secondo la stampa di settore, dal 13 novembre 2025 con SPID o CIE; il tema è approfondito nell'articolo «Aprire un conto di gioco con SPID o CIE».
- Maggiore età. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni, e il concessionario deve assicurare l'«esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori» (articolo 6, comma 6, lettera f).
- Limiti. L'articolo 15, comma 1, prevede «misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro» e limiti di deposito differenziati.
- Autoesclusione. L'autoesclusione iscritta nel Registro unico delle autoesclusioni (RUA) vale «con qualsiasi concessionario»; un sito senza concessione non è tenuto a rispettarla. Come funziona è spiegato nell'articolo dedicato all'autoesclusione dal RUA.
- Reclamo. Dal 10 settembre 2026 è attivo il Portale delle segnalazioni dell'ADM: secondo la stampa di settore si presenta prima il reclamo al concessionario, che deve rispondere «entro settantadue ore lavorative», e poi la segnalazione all'Agenzia. Il percorso è descritto nell'articolo sul reclamo tramite il Portale.
Gli strumenti di reclamo previsti dall'ADM riguardano i concessionari: per un sito privo di concessione il decreto non li prevede, e questo testo non indica altre vie né promette esiti.
Chi vuole parlare del proprio rapporto con il gioco può chiamare il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, dell'Istituto Superiore di Sanità, al numero 800 558822, in forma anonima e gratuita: ne parla l'articolo «Il Telefono Verde e i servizi di cura». Resta poi l'autoesclusione dal RUA, descritta sopra. La concessione non è un bollino di qualità: indica chi risponde al giocatore e chi vigila.
Le vincite ottenute su siti senza concessione si dichiarano?
Dipende da dove e come sono state ottenute, e qui se ne espone solo il principio. Per le vincite ottenute presso un concessionario ADM l'imposizione è a carico dell'operatore e il giocatore non ha di norma nulla da dichiarare. Per le vincite ottenute su siti privi di concessione il Tuir le colloca tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera d) e l'articolo 69, comma 1, dispone che costituiscano reddito «per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Il comma 1-bis dispone che le vincite corrisposte da «case da gioco autorizzate» nello Stato, negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato dello Spazio economico europeo «non concorrono a formare il reddito»: se e come si applichi alle piattaforme online è una questione interpretativa, su cui questo articolo non prende posizione. Le regole di dettaglio sono nell'articolo sulla tassazione delle vincite.
Sito non autorizzato o sito clone: qual è la differenza?
Un sito non autorizzato offre gioco senza concessione; un sito clone imita invece un concessionario, copiandone logo, grafica o nome. Il secondo non rientra per forza nel primo, ma i due hanno un punto in comune: non figurano nell'elenco dei concessionari con quell'indirizzo. Secondo un avviso della Polizia di Stato riportato dalla stampa di settore il 4 agosto 2026, un logo riconoscibile o un riferimento visivo all'ADM non bastano da soli a certificare l'autenticità di una piattaforma. Il tema è trattato nell'articolo «Come riconoscere un sito clone». Per questo il controllo si fa sull'indirizzo esatto, non sull'aspetto della pagina.
Come verificare un sito in pochi minuti
Il controllo richiede pochi minuti e ha quattro passaggi:
- Cerca il numero di concessione e il logo dell'ADM. Il concessionario deve mostrarli «in modo visibile» (articolo 6, comma 6, lettera g). Sono un punto di partenza, non una prova.
- Guarda il dominio. Deve essere un .it, e dal 13 novembre 2025 ogni concessione può avere un solo sito (articolo 6, comma 5, lettera o).
- Confronta l'indirizzo esatto con l'elenco dei concessionari dell'ADM. La procedura è nell'articolo «Come verificare la concessione ADM di un sito»; l'elenco dei siti in regola è nella pagina «I casinò con concessione ADM».
- Se il sito non compare, non inserire dati personali né documenti e non effettuare pagamenti. Se hai già un conto, conserva la corrispondenza.
Vale per qualsiasi sito, anche per uno che si presenta con una licenza estera: chi non compare nell'elenco dell'ADM non è un concessionario. Se il gioco sta sfuggendo di mano, l'autoesclusione si chiede al RUA, mentre il Telefono Verde risponde al numero 800 558822, in forma anonima e gratuita.
Domande frequenti
Che cosa vuol dire «non AAMS»?
Indica un sito di gioco senza concessione dell'ADM. L'AAMS è stata sostituita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli dal 1° dicembre 2012, quindi la sigla è superata. Il titolo che conta oggi è la concessione prevista dal d.lgs. 41/2024, e si controlla nell'elenco pubblicato dall'ADM.
Che cosa dice la legge su chi gioca su un sito senza concessione?
L'articolo 4, comma 3, della legge 401/1989 prevede per «chiunque partecipa» a giochi gestiti con le modalità del comma 1 l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda da 51 a 516 euro. Questa risposta descrive il testo della norma: non è una consulenza legale e non valuta il caso del singolo giocatore.
Una licenza estera è valida in Italia?
Per offrire gioco pubblico a distanza in Italia il titolo previsto è la concessione dell'ADM (d.lgs. 41/2024, articolo 6). Una licenza estera rimanda all'ordinamento dello Stato che l'ha rilasciata; questo articolo non valuta le autorità straniere. Per sapere se un sito ha la concessione si consulta l'elenco dei concessionari.
L'autoesclusione dal RUA vale anche sui siti non AAMS?
L'autoesclusione iscritta nel RUA vale presso tutti i concessionari ADM. Un sito senza concessione non è tenuto a rispettarla. Chi sente di non controllare più il gioco può chiamare il Telefono Verde, 800 558822, in forma anonima e gratuita.
Se un sito senza concessione non paga una vincita, a chi ci si può rivolgere?
Gli strumenti di reclamo dell'ADM, compreso il Portale delle segnalazioni attivo dal 10 settembre 2026, riguardano i concessionari. Per i siti senza concessione non è documentata una via analoga, e questo articolo non ne indica una né promette esiti.
Le vincite ottenute su siti senza concessione vanno dichiarate?
Per le vincite su siti privi di concessione il Tuir le inquadra tra i redditi diversi (articoli 67 e 69). Per le vincite delle case da gioco autorizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo esiste una disposizione specifica, la cui applicazione alle piattaforme online è una questione interpretativa. Per il caso concreto serve una verifica fiscale.
Come si riconosce un sito con concessione ADM?
Il sito deve mostrare in modo visibile il numero di concessione e il logo dell'ADM e usare un dominio .it. Logo e numero non bastano: il controllo decisivo è confrontare l'indirizzo esatto con l'elenco dei concessionari pubblicato dall'ADM. È il controllo che distingue un concessionario dai siti non AAMS.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale – decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (consultato il 29/09/2026)
- Ministero dell'Interno – legge 13 dicembre 1989, n. 401, testo coordinato (consultato il 29/09/2026)
- Senato – documento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (consultato il 29/09/2026)
- ADM – Elenco concessionari (consultato il 29/09/2026)
- ADM – Siti web inibiti (consultato il 29/09/2026)
- ADM – Inibizione dei siti di gioco non autorizzato (consultato il 30/09/2026)
- ADM – Registro unico delle autoesclusioni (RUA) (consultato il 29/09/2026)
- Istituto Superiore di Sanità – Telefono Verde (consultato il 29/09/2026)