Dal 13 novembre 2025 il gioco online in Italia si regge su 52 concessioni, secondo la determina dell'ADM pubblicata il 17 settembre 2025 e riportata dalla stampa di settore. Ogni concessione può essere esercitata attraverso un unico sito con dominio di primo livello nazionale, cioè .it. Chi cerca «come verificare concessione ADM» trova la risposta in un unico controllo: si apre l'elenco dei concessionari pubblicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), si cerca l'indirizzo esatto del sito e si confrontano codice e società con quelli indicati nel piè di pagina. Se il dominio non compare, la concessione non è confermata.

Il logo dell'ADM in fondo alla pagina non basta a dimostrare nulla, perché è tra gli elementi più facili da riprodurre per un sito clone. Di seguito si spiega che cosa deve mostrare un concessionario, come si fa il confronto in pochi minuti e che cosa fare quando i dati non tornano. Questo articolo illustra le regole in vigore e non sostituisce una consulenza legale.

Che cos'è la concessione ADM e perché non è una licenza?

L'ADM è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente che oggi regola il gioco pubblico a distanza. La base normativa è il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (d.lgs. 41/2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024 e in vigore dal 4 aprile 2024. Per il quadro generale conviene partire dalle regole del gioco online legale in Italia.

La durata è indicata dall'articolo 6, comma 3: la concessione vale «per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo». Con il nuovo regime, partito il 13 novembre 2025, le concessioni sono 52 e ciascuna può usare un solo sito. Il passaggio è spiegato nell'articolo dedicato alle nuove concessioni del 13 novembre 2025; qui basta un effetto pratico: a una concessione corrisponde un indirizzo, non una collezione di indirizzi.

Resta la distinzione che genera più equivoci. La concessione è il titolo che consente a un operatore di offrire gioco pubblico a distanza in Italia; una licenza maltese o di Curaçao rimanda invece all'ordinamento dello Stato che l'ha rilasciata. La differenza conta soprattutto al momento del reclamo, perché la risposta alla domanda «a quale autorità ci si rivolge» dipende proprio dal titolo. Il significato della concessione, in termini generali, è trattato nell'articolo dedicato al casinò con concessione ADM.

Che cosa deve mostrare il sito di un concessionario

Il d.lgs. 41/2024 non lascia al concessionario la scelta di che cosa esporre. Tre obblighi interessano direttamente chi controlla, e ciascuno corrisponde a un elemento che si può vedere senza strumenti particolari.

Il primo riguarda l'identificazione. Secondo l'articolo 6, comma 6, lettera g), il concessionario deve dare «indicazione, in modo visibile, sul sito internet e sulle app di gioco […] del numero identificativo della concessione in titolarità e del marchio istituzionale dell'Agenzia». In pratica: codice della concessione e marchio dell'ADM, in un punto ben leggibile.

Il secondo riguarda il dominio. L'articolo 6, comma 5, lettera o), prevede «un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà». Il dominio di primo livello nazionale, per l'Italia, è .it. Il terzo riguarda i minori: l'articolo 6, comma 6, lettera f), impone l'«esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori» e la sua esplicitazione «in modo visibile». Il gioco è vietato ai minori di 18 anni, e il divieto deve risultare in modo visibile.

Come verificare la concessione in cinque passaggi

Il controllo richiede pochi minuti e si fa prima di aprire un conto di gioco, non dopo che un prelievo si è fermato.

1. Leggi il piè di pagina: codice, marchio, 18+

Apri la pagina iniziale del sito e scorri fino in fondo. Cerca il numero identificativo della concessione e il riferimento all'ADM, poi controlla anche le sezioni «Chi siamo» o «Termini e condizioni», dove possono comparire la ragione sociale e il titolo che l'operatore dichiara di detenere. Annota il codice così come è scritto e il nome della società.

Un sito che si presenta come concessionario ma non mostra il numero della concessione non espone un dato che l'articolo 6, comma 6, lettera g), impone di indicare in modo visibile. Non è una prova di truffa e non autorizza conclusioni sul resto, ma è già un'informazione: il controllo prosegue, e con più attenzione.

2. Guarda la barra degli indirizzi: il dominio per intero

Confronta l'indirizzo completo, lettera per lettera, non il nome della marca né la grafica. Secondo la Polizia di Stato, in un avviso del 4 agosto 2026 riportato dalla stampa di settore, per ingannare l'utente sono spesso usati indirizzi molto simili a quelli autentici, con lettere aggiunte o percorsi anomali. Il concessionario, per legge, gestisce un sito con dominio nazionale di sua proprietà: un dominio diverso da .it su un sito che si presenta come concessionario è un motivo per proseguire con il controllo, non una conclusione.

3. Cerca il sito nell'elenco dei concessionari dell'ADM

È il passaggio decisivo. L'elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza è pubblicato dall'ADM sul proprio portale (il collegamento è ripetuto nella sezione «Fonti» in fondo). Secondo la stampa di settore, per ogni concessione l'elenco indica il codice, la società concessionaria e l'indirizzo del sito; la struttura della pagina va verificata direttamente sul portale.

I confronti da fare sono tre, e devono tornare tutti:

  1. l'indirizzo esatto letto al passaggio 2 compare nell'elenco;
  2. il codice della concessione nell'elenco coincide con il numero mostrato nel piè di pagina (secondo la stampa di settore, con il nuovo regime l'ADM ha assegnato nuovi numeri di concessione, quindi un numero anteriore al 13 novembre 2025 può non tornare);
  3. il nome della società nell'elenco è lo stesso indicato nei termini e condizioni del sito.

Se anche uno solo dei tre non coincide, la concessione per quel sito non è confermata. Non significa che l'operatore sia in difetto: può trattarsi di un vecchio indirizzo, di un errore di trascrizione o di un dato non aggiornato. Significa che il controllo non è concluso. Conviene annotare la data del controllo e salvare una schermata dell'elenco con l'indirizzo cercato: se in seguito qualcosa non torna, resta traccia di che cosa risultava quel giorno.

4. Se il sito non compare, guarda l'elenco dei siti inibiti

L'ADM tiene anche un elenco dei siti il cui accesso è inibito, previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), del d.lgs. 41/2024. Il suo funzionamento è spiegato nell'articolo dedicato all'elenco dei siti inibiti dall'ADM. Un sito assente da un elenco non è per questo presente nell'altro: i due elenchi rispondono a domande diverse.

5. Entra nel conto solo dall'indirizzo verificato

Una volta confermato il sito, conviene salvarlo tra i preferiti e usare sempre quel collegamento. La Polizia di Stato, sempre secondo l'avviso del 4 agosto 2026, raccomanda di evitare di accedere al proprio conto di gioco tramite link ricevuti via SMS, e-mail o messaggistica, e di preferire l'indirizzo ufficiale digitato a mano nel browser. Il motivo è semplice: un messaggio può portare a una copia identica del sito, con il campo dove digitare le credenziali.

Perché il logo dell'ADM non basta?

Il paradosso della verifica è che i due elementi che la legge chiede al concessionario, numero di concessione e marchio dell'Agenzia, sono anche elementi che un sito clone può riprodurre senza difficoltà. Nell'avviso del 4 agosto 2026, riportato dalla stampa di settore, la Polizia di Stato ha spiegato che un logo riconoscibile o un riferimento visivo all'ADM non bastano da soli a certificare l'autenticità di una piattaforma, e ha segnalato campagne di phishing (messaggi costruiti per far inserire le credenziali su pagine false) ai danni dei giocatori online.

È qui che il controllo dimostra la sua utilità: l'elenco dell'ADM lega tra loro una società, un codice e un sito, ed è il riscontro che un logo non può dare. Un sito senza concessione può avere la stessa grafica di uno autorizzato, e la differenza la mostra solo l'elenco dell'ADM. Come si riconoscono le copie e che cosa fare dopo aver inserito i dati su una pagina falsa è trattato nell'articolo dedicato ai siti clone e ai tentativi di phishing.

Se il sito non compare nell'elenco

Il risultato va letto con precisione. L'assenza dall'elenco significa che la concessione ADM non è confermata per quell'indirizzo; non autorizza affermazioni su nessun sito in particolare e non serve a stabilire da sola se un sito sia legale o meno. Il quadro di legge per chi offre gioco senza concessione è illustrato nell'articolo dedicato ai siti senza concessione.

Dal punto di vista di chi gioca, l'effetto pratico è un altro: le tutele descritte nella sezione seguente (contratto di conto di gioco secondo la legge italiana, autoesclusione nel RUA, strumenti di autolimitazione) sono previste per i concessionari. Se il sito è già stato usato, conviene conservare la corrispondenza scritta e gli estremi dei pagamenti prima di qualsiasi altro passo.

Che cosa cambia per chi gioca su un sito con concessione?

Con una concessione confermata, il rapporto con l'operatore è disciplinato dal d.lgs. 41/2024, che prevede la «regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano» e la competenza del foro italiano. Il conto di gioco si apre con un documento di identità valido; dal 13 novembre 2025, secondo la determina del direttore dell'ADM dell'11 novembre 2025, l'identificazione può avvenire anche con l'identità digitale (SPID o CIE). Tra gli strumenti di tutela ci sono i limiti di tempo, di spesa e di perdita previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

L'autoesclusione comporta, come indica l'ADM, l'impossibilità di «aprire nuovi conti di gioco a distanza» e di «giocare utilizzando i propri conti di gioco aperti con qualsiasi concessionario autorizzato al gioco a distanza». Il Registro unico delle autoesclusioni (RUA) riguarda quindi i concessionari. Per i reclami c'è il Portale delle segnalazioni dell'ADM, attivo dal 10 settembre 2026, che permette di inoltrare una segnalazione formale al concessionario e di seguirne l'esito; secondo la stampa di settore, il concessionario deve rispondere entro settantadue ore lavorative.

La concessione non garantisce una vincita, non rende semplici tutte le condizioni di un bonus e non assicura un prelievo istantaneo: dice soltanto che l'operatore rientra in un regime di controllo. Chi si accorge di giocare più di quanto vorrebbe può chiamare il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, al numero 800 558822: il servizio è nazionale, anonimo e gratuito. Si può anche chiedere l'autoesclusione sul sito del RUA.

In breve: il controllo prima del conto di gioco

Come verificare la concessione ADM, in sintesi: leggere codice e società nel piè di pagina, confrontare l'indirizzo per intero, cercare tutti e tre i dati nell'elenco dei concessionari dell'Agenzia e accedere al conto solo dall'indirizzo verificato. Se una delle corrispondenze manca, la concessione non è confermata e il logo non cambia il risultato.

Domande frequenti

Dove si trova l'elenco ufficiale per verificare la concessione ADM?

L'elenco è pubblicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sul proprio portale, adm.gov.it. Il collegamento è riportato in fondo a questa pagina. Poiché l'ADM aggiorna il portale, conviene sempre partire dal sito dell'Agenzia e non da copie o riepiloghi di terzi.

Il logo ADM sul sito basta a dimostrare che il casinò ha la concessione?

No. Il marchio dell'ADM è uno dei due elementi che il concessionario deve mostrare, ma è anche facile da copiare. Secondo la Polizia di Stato, un logo riconoscibile non basta a certificare l'autenticità di una piattaforma. Il controllo vero è il confronto con l'elenco dei concessionari: dominio, codice e società devono coincidere.

Dove si trova il numero di concessione su un sito di gioco?

La legge chiede che il numero identificativo della concessione sia indicato «in modo visibile» sul sito. Di norma si cerca nel piè di pagina o nelle sezioni con i dati della società e i termini e condizioni. Se non lo si trova, il controllo non si ferma: si passa all'elenco dell'ADM partendo dall'indirizzo del sito.

Un concessionario ADM può usare un dominio diverso da .it?

L'articolo 6, comma 5, lettera o), del d.lgs. 41/2024 richiede un sito con dominio di primo livello nazionale, direttamente gestito dal concessionario, collegato alla concessione e di sua proprietà. Per l'Italia è .it. Un sito con dominio diverso che si presenta come concessionario va quindi controllato con particolare attenzione nell'elenco.

Perché un sito che conoscevo non compare più nell'elenco dell'ADM?

Dal 13 novembre 2025 vale il nuovo regime: un solo sito per ogni concessione, con nuovi numeri di concessione. Un indirizzo usato prima di quella data può quindi non essere più quello attuale del concessionario. Il quadro completo è nell'articolo dedicato alle nuove concessioni.

Quanto dura una concessione ADM?

Secondo l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 41/2024, la concessione dura al massimo nove anni, con esclusione del rinnovo. Per questo il controllo nell'elenco va ripetuto nel tempo e non solo al momento della registrazione.

Che cosa fare se il sito non è nell'elenco dei concessionari?

Non inserire dati personali, documenti o pagamenti e non accedere tramite link ricevuti per messaggio. Se un conto è già stato aperto, conviene conservare la corrispondenza e gli estremi dei pagamenti. Si può anche controllare se l'indirizzo compare nell'elenco dei siti inibiti pubblicato dall'ADM.

Fonti