Dal 10 settembre 2026 chi ha un conto di gioco presso un concessionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) può presentare il reclamo anche online, attraverso il Portale delle segnalazioni dell'Agenzia. È un buon punto di partenza per capire i diritti del giocatore online in Italia, che dipendono dal titolo dell'operatore: con una concessione ADM valgono un contratto regolato dalla legge italiana, termini precisi per accrediti e prelievi e un percorso di reclamo in due passaggi, prima il concessionario, poi l'ADM.
Questa pagina mette in ordine ciò che di solito si trova sparso tra testi di legge, comunicati e articoli di settore: da dove nascono le tutele, che cosa prevede il contratto, come si presenta un reclamo, che cosa cambia per vincite, bonus e pubblicità. Ogni sezione rimanda all'articolo dedicato.
Concessione o licenza: da dove nascono i diritti del giocatore online
Le tutele descritte in questa pagina non appartengono al giocatore in astratto: discendono dal titolo con cui l'operatore offre gioco in Italia. Quel titolo si chiama concessione, la rilascia l'ADM e il quadro di riferimento è il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (d.lgs. 41/2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024 e in vigore dal 4 aprile 2024. Il decreto indica come «Agenzia» l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e affida al concessionario il rapporto con il titolare del conto di gioco.
Dal 13 novembre 2025 è operativo il nuovo regime, partito con 52 concessioni, secondo la stampa di settore. Ogni concessione prevede un solo sito con dominio .it, e il concessionario deve mostrare in modo visibile il numero della concessione e il logo dell'ADM (art. 6). Il logo da solo non prova nulla, come si vede più avanti nella sezione sui siti clone.
Il contratto di conto di gioco, poi, dev'essere regolato dalla legge dello Stato italiano e prevedere un foro competente italiano. Lo schema di contratto approvato dall'ADM (art. 20) indica come giudice competente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se si trova in Italia, e in ogni caso un foro italiano. È una tutela concreta: in caso di controversia il foro competente è sempre italiano.
Chi gioca su un sito privo di concessione resta fuori da questo impianto. La tutela del regime concessorio non si applica, e con essa non si applicano né il contratto italiano né il foro italiano né il percorso di reclamo davanti all'ADM. Una licenza rilasciata da un altro Stato, per esempio maltese o di Curaçao, rimanda invece all'ordinamento di quello Stato. È questa la differenza pratica.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Per sapere se un operatore ha davvero la concessione, verifica il nome esatto del sito nell'elenco dei concessionari pubblicato dall'ADM. Il quadro generale è descritto in gioco online legale in Italia e concessioni ADM, mentre che cos'è una concessione ADM e dove si trova l'elenco ufficiale spiega come leggerlo.
Che cosa prevede il contratto di conto di gioco?
Il conto di gioco si apre con un documento d'identità valido, se ne può avere uno solo presso ciascun concessionario e le vincite vengono pagate solo con strumenti di pagamento tracciabili (art. 6 del d.lgs. 41/2024). Dal 13 novembre 2025 l'apertura può avvenire anche tramite SPID o CIE e, in quel caso, secondo la determinazione dell'ADM riportata dalla stampa di settore, il concessionario non deve chiedere al giocatore copia del documento.
Le scadenze più concrete si trovano nello schema di contratto di conto di gioco approvato dall'ADM (allegato 6 al bando). Secondo lo schema, il concessionario è tenuto a rispettare questi termini:
| Situazione | Che cosa prevede lo schema | Articolo |
|---|---|---|
| Vincita | Accredito sul conto entro un'ora dalla certificazione ufficiale dell'evento, salvo diversa disposizione del regolamento del singolo gioco | art. 5, c. 1, lett. c) |
| Prelievo richiesto | Accredito al giocatore entro sette giorni dalla richiesta di prelievo | art. 12, c. 3, lett. c) |
| Ritardo nel pagamento | Interessi legali sulle somme non accreditate in tempo | art. 12, c. 4 |
| Sospensione del conto | Al massimo 180 giorni; se il termine non è rispettato, a chi ha chiesto la liquidazione del conto sono dovuti gli interessi legali | art. 14 |
| Conto senza movimenti | Dopo tre anni dall'ultimo movimento il conto è considerato estinto e il saldo va devoluto allo Stato | art. 18, c. 2 |
| Bonus | Serve solo a giocare e non si preleva; per le vincite contano le condizioni del concessionario | art. 5, c. 11 |
La tabella elenca obblighi del concessionario, non risultati assicurati. Il contratto dice che cosa l'operatore deve fare; che cosa succede nel singolo caso dipende dai fatti, dalle date e dalla documentazione. Per questo la lettura del proprio contratto vale più di qualsiasi riassunto, compreso questo.
Il concessionario deve prevedere misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro (art. 15 del d.lgs. 41/2024) e, secondo le FAQ dell'ADM riportate dalla stampa di settore, il giocatore deve averle impostate prima di accedere al gioco. Se il termine dei sette giorni scade senza che il pagamento sia arrivato, la procedura è descritta in cosa fare quando un prelievo resta bloccato.
Come si presenta un reclamo: prima il concessionario, poi l'ADM
Il reclamo ha due passaggi, e l'ordine conta. Il primo è sempre il concessionario: ogni concessionario deve avere un contact center per reclami e segnalazioni sulla gestione dei conti di gioco, con risposta «entro il termine massimo di 72 ore». La base è l'art. 17, c. 3, lett. c) della convenzione di concessione, richiamata dall'ADM ai concessionari il 24 febbraio 2026, e lo stesso termine compare nell'art. 12, c. 2 dello schema di contratto.
Dal 10 settembre 2026 il reclamo si può inoltrare anche attraverso il Portale delle segnalazioni dell'ADM: la pagina dell'Agenzia lo descrive come l'applicazione dedicata ai reclami formali riguardanti i concessionari del gioco a distanza, rivolta esclusivamente ai titolari di almeno un conto di gioco, con accesso tramite SPID o CIE. Attraverso il portale il reclamo arriva prima di tutto al concessionario. Secondo le indicazioni dell'ADM riportate dalla stampa di settore, il termine di 72 ore si riferisce ai soli giorni lavorativi ed è calcolato dalle 00:01 del giorno successivo alla presentazione.
Il secondo passaggio riguarda chi non è soddisfatto della risposta, o non ne ha ricevuta alcuna: in quel caso il cliente può rivolgersi all'ADM, e lo schema di contratto prevede che il concessionario debba dare riscontro all'Agenzia entro le successive 72 ore (art. 12, c. 2). Il canale esatto per questo passaggio va verificato sulle pagine dell'ADM: lo schema di contratto indica il Portale delle segnalazioni, mentre la stampa di settore, riportando le indicazioni dell'Agenzia, parla di una richiesta scritta all'Ufficio gioco a distanza. Lì si trovano anche le istruzioni per chi non dispone di SPID o CIE.
Che cosa controlla davvero l'ADM? Il portale riguarda i concessionari del gioco a distanza e si rivolge, come precisa l'Agenzia, esclusivamente ai titolari di almeno un conto di gioco. Non serve per i siti privi di concessione: anche qui il titolo posseduto decide quale tutela esiste.
Conserva fin dal primo contatto schermate, date, numeri di riferimento e gli estratti conto relativi ai pagamenti. Chi tiene la corrispondenza scritta con l'operatore e la documentazione dei movimenti parte da una posizione molto migliore di chi si affida alla chat. Il passo per passo, con i tempi da rispettare, è in un articolo a parte: il reclamo tramite il Portale delle segnalazioni ADM, passo per passo.
Oltre il concessionario: AGCM e Polizia Postale
Esistono canali che non sostituiscono il reclamo al concessionario ma lo affiancano. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) riceve segnalazioni su pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole attraverso il modulo Segnala on line, senza particolari formalità, senza versamenti all'Autorità e senza l'assistenza di un avvocato.
La precisazione essenziale è un'altra. L'Autorità può accertare e vietare le pratiche commerciali scorrette, di propria iniziativa o su segnalazione; dalle sue pagine non risulta che una segnalazione serva a ottenere un rimborso o a risolvere una controversia individuale. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento, la segnalazione si intende definita con un'archiviazione o un non luogo a provvedere. Serve a far emergere un comportamento scorretto, non a recuperare una somma.
Per truffe e phishing esiste la Polizia Postale, a cui ci si rivolge quando qualcuno ha raggirato il giocatore con un sito o un messaggio falso; come riconoscere questi casi è spiegato più avanti. Questa pagina illustra le regole in vigore e non sostituisce una consulenza legale.
Vincite e tasse: che cosa resta a carico del giocatore
Su questo punto la risposta cambia con il luogo del gioco. Per chi gioca presso un concessionario ADM, in linea generale la vincita non va dichiarata dal giocatore: l'onere fiscale è a carico del concessionario, e l'aliquota non è indicata in questa pagina.
L'art. 69, c. 1-bis del Tuir, introdotto dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (art. 6), prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo non concorrano a formare il reddito. Se la norma valga anche per le piattaforme online è una questione interpretativa, e per questo è riportata solo con questa riserva. Per le vincite di case da gioco extra-UE, cioè di Stati che non fanno parte né dell'Unione europea né dello Spazio economico europeo, vale la regola generale: sono redditi diversi e concorrono al reddito per l'intero ammontare (artt. 67, c. 1, lett. d, e 69, c. 1 del Tuir).
Quando si paga davvero, e chi paga, dipende dal caso: lo spiega quando si pagano le tasse sulle vincite e chi le paga. In presenza di importi rilevanti conviene sentire un commercialista.
Bonus e pubblicità: che cosa dice la legge?
La norma di partenza è l'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità), convertito dalla legge 96/2018. Vieta «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta» dei giochi con vincita in denaro, su qualunque mezzo e quindi anche sui social; dal 1° gennaio 2019 il divieto vale anche per le sponsorizzazioni. A vigilare è l'AGCOM, come indica la pagina dell'Autorità sul divieto di pubblicità.
La delibera 132/19/CONS, con cui l'AGCOM ha adottato le linee guida sull'applicazione dell'art. 9, chiarisce due punti utili al lettore. Restano fuori dal divieto solo le comunicazioni con esclusiva finalità descrittiva, informativa e identificativa dell'offerta di gioco, mentre si presume promozionale, e quindi vietata, la comunicazione informativa diffusa in un contesto diverso da quello in cui il servizio di gioco è offerto. Tra le forme di pubblicità indiretta richiamate nel corso della consultazione compare anche quella effettuata dagli influencer. Se un singolo contenuto, per esempio quello diffuso da un creatore di contenuti, abbia natura promozionale o solo informativa è una valutazione che spetta caso per caso all'AGCOM e ai giudici: questa pagina non la compie.
Sul futuro del divieto circolano proposte in direzioni opposte, e i giudizi in corso non si sono ancora conclusi. Davanti alla Corte costituzionale pende la questione sollevata dal TAR Lazio sulla sanzione minima di 50.000 euro prevista dall'art. 9, comma 2 (ordinanza del 29 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2026): riguarda le sanzioni, non il divieto in sé. Secondo la Relazione annuale 2026 dell'AGCOM, riportata dalla stampa di settore, davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea pende anche la causa C-194/25, sulla notifica preventiva del divieto alla Commissione europea; la sentenza del 16 luglio 2026 nella causa C-421/24 ha invece riguardato la responsabilità di Google come hosting provider per i video di un creatore di contenuti. Al 30 settembre 2026 non risulta una decisione né della Corte costituzionale né nella causa C-194/25. Finché non c'è una decisione, il divieto resta in vigore.
Anche il bonus ha un lato contrattuale. Nello schema di contratto serve solo per giocare e non si preleva; le vincite ottenute con il bonus si prelevano secondo le condizioni del concessionario. Chi vuole capire quanto pesa un requisito di puntata trova il metodo in come leggere i requisiti di puntata di un bonus, mentre le regole sulla comunicazione commerciale sono spiegate in cosa prevede il divieto di pubblicità del Decreto Dignità.
Siti clone e phishing: il primo controllo
Il 4 agosto 2026 la Polizia Postale ha segnalato campagne di phishing ai danni dei giocatori online, invitando a verificare, prima di registrarsi, accedere o versare denaro, che il sito sia autorizzato dall'ADM. Chi ha ricevuto un SMS, un'e-mail o un messaggio in chat con un link non dovrebbe accedere da lì al proprio conto.
Verifica in pochi minuti: apri il sito digitando l'indirizzo, confronta il nome esatto con l'elenco dei concessionari e ricorda che a ogni concessione corrisponde un solo sito con dominio .it. Se il nome non coincide, non si tratta di un dettaglio grafico.
Lo stesso controllo vale per i link ricevuti su Telegram o proposti insieme a pronostici a pagamento. Le tecniche dei siti clone e i segnali che li tradiscono sono descritti in come riconoscere i siti clone e i tentativi di phishing.
Aiuto e strumenti di tutela
Chi sente che il gioco sta diventando un problema può chiamare il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, al numero 800 558822: il servizio dell'Istituto Superiore di Sanità è nazionale, anonimo e gratuito.
Tra gli strumenti di tutela c'è il Registro unico delle autoesclusioni (RUA), che permette di escludersi dal gioco a distanza per 30, 60 o 90 giorni oppure a tempo indeterminato. Limiti, autoesclusione e sostegno sono raccolti nella sezione autoesclusione, limiti e aiuto: gli strumenti di tutela del giocatore, e i principi generali nella pagina gioco responsabile.
Sui diritti del giocatore online la regola pratica è una sola: si controlla il titolo dell'operatore, si conserva la documentazione e si rispetta l'ordine dei passaggi, prima il concessionario e poi l'ADM.
Domande frequenti sui diritti del giocatore online
Quali sono i diritti del giocatore online su un sito con concessione ADM?
Ha un contratto di conto di gioco regolato dalla legge italiana, con foro competente italiano, termini per accrediti e prelievi e un percorso di reclamo. Sono obblighi del concessionario previsti dal d.lgs. 41/2024 e dallo schema di contratto dell'ADM, non promesse sull'esito di un caso.
Entro quanto tempo deve essere pagato un prelievo?
Secondo lo schema di contratto approvato dall'ADM, la vincita è accreditata sul conto entro un'ora dalla certificazione ufficiale e il prelievo va pagato entro sette giorni dalla richiesta. Se il termine non è rispettato sono dovuti gli interessi legali.
Come si fa un reclamo contro un concessionario di gioco online?
Si presenta prima al concessionario, tramite il suo contact center o dal Portale delle segnalazioni ADM con SPID o CIE. Il concessionario risponde entro il termine indicato; se la risposta manca o non convince, il cliente può rivolgersi all'ADM secondo le istruzioni pubblicate sulle pagine dell'Agenzia.
Che cos'è il Portale delle segnalazioni dell'ADM?
È il canale attivo dal 10 settembre 2026 per i titolari di almeno un conto di gioco. Serve a inoltrare un reclamo formale a un concessionario del gioco a distanza e a seguirne lo stato. L'accesso avviene con SPID o CIE, e il reclamo va presentato prima al concessionario.
Che cosa succede se il concessionario non risponde al reclamo?
Scaduto il termine, il cliente può rivolgersi all'ADM secondo le istruzioni pubblicate sulle pagine dell'Agenzia; secondo lo schema di contratto, il concessionario deve dare riscontro all'Agenzia entro le successive 72 ore. Conserva la corrispondenza e la data di ogni comunicazione, perché servono a ricostruire i tempi.
Le vincite ottenute su un sito ADM vanno dichiarate?
In linea generale no: per i giochi con concessione italiana l'onere fiscale è a carico del concessionario. Il caso di vincite ottenute all'estero è diverso e dipende dal luogo e dalla natura del gioco, per cui conviene chiedere a un commercialista.
I bonus dei casinò online si possono prelevare?
Secondo lo schema di contratto, il bonus può essere usato solo per giocare e non è prelevabile in quanto tale. Le vincite ottenute con il bonus si prelevano alle condizioni fissate dal concessionario, che vanno lette nei termini e condizioni prima di accettarlo.
La pubblicità dei casinò online è vietata in Italia?
Sì: l'art. 9 del Decreto Dignità vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, dei giochi con vincite in denaro, sui social compresi. Restano fuori le comunicazioni di mero carattere informativo. Le pronunce sul futuro del divieto sono attese, ma finché non arrivano la norma resta in vigore.
Si possono far valere gli stessi diritti su un sito senza concessione?
No, perché la tutela del regime concessorio non si applica: mancano il contratto italiano, il foro italiano e il percorso di reclamo davanti all'ADM. Una licenza di un altro Stato rimanda all'ordinamento di quello Stato, con regole e autorità diverse.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale, decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, consultato il 29 settembre 2026
- Gazzetta Ufficiale, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, consultato il 29 settembre 2026
- AGCOM, delibera 132/19/CONS sull'attuazione dell'art. 9, consultato il 29 settembre 2026
- Gazzetta Ufficiale, legge 7 luglio 2016, n. 122, consultato il 29 settembre 2026
- AGCOM, divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo online, consultato il 29 settembre 2026
- ADM, Portale delle segnalazioni, consultato il 29 settembre 2026
- ADM, schema di contratto di conto di gioco (allegato 6), consultato il 29 settembre 2026
- ADM, concessionari autorizzati al gioco a distanza, consultato il 29 settembre 2026
- ISS, Telefono Verde Nazionale, consultato il 29 settembre 2026
- ADM, Registro unico delle autoesclusioni, consultato il 29 settembre 2026
- AGCM, Segnala on line, consultato il 29 settembre 2026
- Gazzetta Ufficiale, ordinanza del TAR Lazio del 29 luglio 2025 (1ª Serie speciale, Corte costituzionale, n. 7 del 18 febbraio 2026), consultato il 30 settembre 2026
- Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicato stampa n. 109/26 sulla causa C-421/24, consultato il 30 settembre 2026