Il 20 per cento che molti associano alle tasse sulle vincite dei casinò online riguarda in realtà lotterie, Gratta e Vinci e VLT. Per le tasse sulle vincite di un casinò online la risposta dipende da chi paga la vincita: con un concessionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) chi gioca non dichiara nulla, perché l'imposta è in capo all'operatore. Con la licenza di un altro Stato UE la risposta va data con una riserva, mentre fuori da UE e SEE la vincita è reddito per l'intero importo.
Di seguito le tre situazioni, con il riferimento normativo per ciascuna e i limiti di ogni risposta. Il quadro generale è nella sezione sui diritti di chi gioca online.
Chi paga le tasse sulle vincite di un casinò online con concessione ADM?
Presso un concessionario ADM le vincite non vanno dichiarate da chi gioca: l'imposta è in capo all'operatore. Il giocatore incassa la somma vinta senza dover indicare nulla nella dichiarazione dei redditi, perché il tributo è già compreso nel prelievo a carico dell'operatore.
La base è nel testo unico delle imposte sui redditi, il Tuir. L'art. 67, c. 1, lett. d) colloca tra i redditi diversi «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico». A stabilire come quel reddito viene tassato interviene l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973: prevede una ritenuta «a titolo di imposta» e precisa che, per i giochi esercitati dallo Stato, la ritenuta «è compresa nel prelievo operato dallo Stato», mentre per quelli affidati a CONI e UNIRE è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
In termini pratici significa che il peso fiscale sta a monte, nel rapporto tra concessionario e Stato. Quale sia l'aliquota di quel prelievo sull'operatore non è oggetto di questo articolo e non viene indicata, e lo stesso vale per le percentuali sulle vincite del giocatore che si leggono in alcuni siti: non risultano dal testo dell'art. 30, e per questo qui non se ne riporta nessuna.
Conta il titolo, non l'aspetto del sito: i casinò con concessione ADM sono quelli che compaiono nell'elenco ufficiale, ed è da lì che si parte per sapere quale regola si applica.
Da dove viene il «20 per cento» sulle vincite?
Il 20 per cento esiste, ma riguarda altri giochi. La legge 27 dicembre 2019, n. 160, la legge di bilancio 2020, ha fissato al 20 per cento il prelievo sulla parte di vincita eccedente 500 euro per lotterie, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (art. 1, c. 734), con decorrenza dal 1° marzo 2020. Per le videolottery il comma 733 prevede lo stesso 20 per cento sulla quota eccedente 200 euro, dal 15 gennaio 2020.
Non è la regola del casinò online presso un concessionario, e sovrapporre le due cose è un errore frequente nei contenuti che circolano in rete.
Capita anche di trovare la regola attribuita al decreto-legge 124/2019. Il riferimento corretto resta la legge 160/2019, e la differenza non è formale: chi cerca la norma con il numero sbagliato non la trova, oppure ne trova una che dice altro. Una soglia di 500 euro esiste, ma appartiene alle lotterie.
E se il casinò ha una licenza di un altro Paese dell'UE?
Qui la norma esiste, ma il suo perimetro è meno chiaro di quanto si legga in giro. L'art. 69, c. 1-bis del Tuir stabilisce che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
Il comma è stato introdotto dall'art. 6 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), che ha contestualmente eliminato dall'art. 30 del d.P.R. 600/1973 il passaggio sulla ritenuta per le case da gioco. Sullo sfondo c'è la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2014, cause C-344/13 e C-367/13, Blanco e Fabretti, secondo cui gli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostano a una normativa che tassa le vincite delle case da gioco di altri Stati membri ed esenta invece quelle delle case da gioco nazionali. Il testo della decisione si legge su EUR-Lex.
La riserva è questa. Legge e sentenza parlano di case da gioco, cioè dei casinò con sede fisica. Se l'esenzione valga anche per le piattaforme online con licenza di un altro Stato UE non risulta chiarito da un documento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, e il commento dottrinale consultato non affronta il gioco online. Per questo la frase «le vincite dei casinò online UE sono esenti» non può valere come regola generale: descrive tutt'al più un'interpretazione possibile.
Una risposta netta non esiste. Chi ha vinto presso un operatore con licenza di un altro Stato UE ha davanti due letture, quella letterale, che limita l'esenzione ai casinò con sede fisica, e quella estensiva, che la applica anche alle piattaforme. Nessuna delle due risulta confermata da un documento ufficiale, e per questo il consiglio pratico è confrontarsi con un professionista prima della dichiarazione, portando gli estratti del conto di gioco.
Una licenza maltese rimanda all'ordinamento di Malta e non è una concessione ADM.
Vincite su siti fuori dall'UE o senza concessione: che cosa prevede il Tuir?
Fuori da questo perimetro la regola è opposta. L'art. 69, c. 1 del Tuir stabilisce che, fatto salvo il comma 1-bis, i premi e le vincite dell'art. 67, c. 1, lett. d) «costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Le parole «senza alcuna deduzione» hanno una conseguenza concreta: le perdite non si sottraggono dalle vincite, e a essere tassata è la somma vinta, non il saldo del conto.
L'Agenzia delle Entrate si è espressa sul gioco online con la risoluzione n. 141/E del 30 dicembre 2010: le vincite ottenute da giochi e scommesse online presso operatori senza sede in Italia rientrano tra i redditi diversi, si indicano per l'intero importo e la piattaforma non agisce come sostituto d'imposta. Si applica l'Irpef ordinaria, in base allo scaglione di reddito di chi ha vinto, e per questo non si riportano scaglioni né esempi di calcolo.
Va tenuta separata un'altra questione. Quanto sopra descrive che cosa dice il Tuir a proposito della vincita, non se giocare in quel sito fosse consentito. La posizione giuridica degli operatori privi di concessione è un tema a parte, spiegato in che cosa prevede la legge per i siti senza concessione.
Come si dichiarano le vincite?
Le vincite appena descritte vanno indicate nella dichiarazione dei redditi, tra i redditi diversi, con il modello 730 o con il Modello Redditi persone fisiche, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per l'anno di riferimento. Righe, quadri e codici cambiano da un anno all'altro e le indicazioni che circolano per il 730 e per il Modello Redditi non coincidono. Per questo qui non si scrive nessun numero di rigo, e nemmeno le scadenze annuali, che vanno lette nelle istruzioni dell'anno.
Esiste poi una seconda domanda, quella del monitoraggio fiscale. La risoluzione 141/E del 2010 richiama il quadro RW della dichiarazione per chi gioca online usando un conto corrente detenuto all'estero; se lo stesso valga per un conto di gioco presso un operatore estero, qui non si afferma. Soglie e casi di compilazione cambiano e vanno letti nelle istruzioni dell'anno: conviene verificarli con un professionista prima di chiudere la dichiarazione.
Una cosa si può fare subito: conserva gli estratti del conto di gioco e gli estratti conto bancari, con le date di vincite, depositi e prelievi. Senza quei documenti è difficile ricostruire i movimenti, sia per la dichiarazione sia per un eventuale reclamo. Se un prelievo resta fermo, l'approfondimento su che cosa fare se il prelievo resta bloccato indica i passaggi.
Questo articolo illustra le regole in vigore al 29 settembre 2026 e non sostituisce una consulenza fiscale.
Come capire in pochi minuti quale regola ti riguarda
La domanda da porsi è una sola: chi ha pagato la vincita? La tabella riassume le tre situazioni descritte sopra.
| Chi paga la vincita | Riferimento | Il giocatore dichiara? |
|---|---|---|
| Concessionario ADM | Tuir art. 67; d.P.R. 600/1973 art. 30 | No, l'imposta è a carico dell'operatore |
| Casinò di un altro Stato UE/SEE | Tuir art. 69, c. 1-bis | Con riserva per le piattaforme online |
| Fuori da UE/SEE o senza concessione | Tuir art. 69, c. 1 | Sì, per l'intero importo |
Per sapere in quale riga si sta, il primo passo è controllare che il nome esatto del sito compaia nell'elenco dei concessionari pubblicato dall'ADM. Dal 13 novembre 2025 ogni concessione ha un solo sito con dominio .it e l'operatore deve mostrare il numero della concessione e il logo dell'ADM (art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41), ma il logo da solo non basta: fa fede l'elenco, che conta 52 concessioni. La procedura è descritta in come verificare se un operatore ha la concessione ADM.
Quando il gioco pesa più delle vincite
Parlare di tasse sulle vincite del gioco online presuppone di aver vinto, ma non tutti i conti di gioco finiscono così, e chi si accorge di giocare più di quanto vorrebbe può fermarsi con l'autoesclusione, iscritta nel Registro unico delle autoesclusioni (RUA). Il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, gestito dall'Istituto Superiore di Sanità, risponde al numero 800 558822, in forma anonima e gratuita. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Per le tasse sulle vincite dei casinò online il punto fermo resta uno: la regola dipende da chi paga la vincita.
Domande frequenti sulle tasse sulle vincite
Le tasse sulle vincite di un casinò online con concessione ADM vanno dichiarate nel 730?
No, per chi gioca presso un operatore autorizzato dall'ADM l'imposta è in capo all'operatore e il giocatore non deve dichiarare la vincita. Il fondamento è nell'art. 30 del d.P.R. 600/1973, secondo cui la ritenuta è compresa nel prelievo operato dallo Stato. Per casi particolari conviene sentire un commercialista.
È vero che sulle vincite online si paga il 20 per cento sopra i 500 euro?
Non per il casinò online presso un operatore autorizzato. Il 20 per cento sulla parte eccedente 500 euro vale per lotterie, Gratta e Vinci e SuperEnalotto dal 1° marzo 2020, e per le VLT esiste una soglia di 200 euro dal 15 gennaio 2020. Lo prevede la legge 160/2019, art. 1, commi 733 e 734.
Le vincite su un casinò online con licenza maltese sono tassate in Italia?
Dipende dall'interpretazione dell'art. 69, c. 1-bis del Tuir, che esclude dal reddito le vincite delle case da gioco autorizzate in altri Stati UE o SEE. La norma parla di case da gioco, e per le piattaforme online non risulta un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Il caso va valutato con un professionista.
Si possono dedurre le perdite dalle vincite?
Per le vincite che costituiscono reddito secondo l'art. 69, c. 1 del Tuir, no: il testo parla di reddito «per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Le perdite di gioco non si sottraggono, e la base è la somma vinta.
Che cosa succede alle vincite su siti fuori dall'Unione europea?
Secondo il Tuir e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 141/E del 30 dicembre 2010, costituiscono reddito per l'intero importo e vanno indicate tra i redditi diversi. La piattaforma non agisce come sostituto d'imposta. Si applica l'Irpef ordinaria, e il tema legale del sito va letto a parte.
Il logo dell'ADM sul sito basta per sapere che vale il regime italiano?
No, il logo da solo non prova nulla. L'operatore deve mostrare anche il numero della concessione, ma fa fede l'elenco dei concessionari pubblicato dall'ADM: verifica che il nome esatto del sito compaia lì.
Come si capisce se un casinò online ha la concessione ADM?
Si controlla il nome del sito nell'elenco dei concessionari sul portale dell'ADM, dove compaiono le 52 concessioni. Ogni concessione ha un solo sito con dominio .it e l'operatore mostra il numero della concessione. Se il sito non compare nell'elenco, non opera con una concessione ADM e valgono le altre due regole.
Fonti
- Normattiva, Tuir (d.P.R. 917/1986), artt. 67 e 69
- Normattiva, d.P.R. 600/1973, art. 30
- Normattiva, legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 733 e 734
- Gazzetta Ufficiale, legge 7 luglio 2016, n. 122, art. 6, consultato il 29 settembre 2026
- EUR-Lex, Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 22 ottobre 2014, cause C-344/13 e C-367/13, consultato il 29 settembre 2026
- ADM, elenco dei concessionari
- ISS, Telefono Verde Nazionale, consultato il 29 settembre 2026
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 141/E del 30 dicembre 2010, archivio delle risoluzioni di dicembre 2010